Normativa I Confidi in Italia Confidi Baricentro

Si intendono per Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attivitā di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attivitā previste dalla legge.

L'art. 106 co. 1 del Testo Unico Bancario prevede che i confidi siano iscritti in una apposita sezione dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 155 co. 4 del D. Lgs. 385/93). Gafiart č iscritto al n° 27028.

L'attivitā dei confidi č regolamentata:

  • dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 "Disciplina dell'attivitā di garanzia collettiva dei fidi" (convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326)

  • dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 881 e 882.

  • dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1, commi dal 124 al 127, dal 133 al 135 e 144.

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141*, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo. Il decreto prevede l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo.

 

 

* in attesa dell'emanazione dei relativi decreti attuativi.

 

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